Con la sentenza n. 1682/2024 il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso proposto da Immobiliare Casatenovo Srl contro il provvedimento del Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma per la chiusura dell’Accordo stesso e contro il conseguente provvedimento Sindacale di decadenza del PII, dando piena ragione al Comune.
Immobiliare Casatenovo Srl, come Vismara Spa (ma diversamente da Devero Spa che si è fatta carico degli impegni assunti e inizierà le opere entro l’anno), nonostante l’approvazione del proprio Programma Integrato di Intervento da parte della Giunta Comunale nel settembre del 2019, era infatti rimasta inadempiente, non firmando la convenzioni attuative, né depositando le fidejussioni a garanzia delle opere da realizzarsi, demolizioni e bonifiche sopra a tutte.
Di fronte a questa inadempienza, su impulso del Comune di Casatenovo, il Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma, guidato da Regione Lombardia nel gennaio del 2023 aveva decretato la chiusura dell’Accordo di Programma per il mancato raggiungimento di uno dei suoi obbiettivi, la riqualificazione del centro di Casatenovo.
Una volta chiuso l’accordo di programma era stato notificato alle due proprietà inadempienti, Immobiliare Casatenovo srl e Vismara spa, il termine ultimo di 90 giorni per presentare le fidejussioni e firmare le convenzioni dei PII, trascorsi i quali gli stessi PII erano stati dichiarati decaduti.
Immobiliare Casatenovo aveva quindi impugnato di fronte al Tribunale Amministrativo della Lombardia i provvedimenti del collegio di Vigilanza e della decadenza dei PII, il Comune di Casatenovo e Regione Lombardia si erano costituiti parte civile, che oggi risulta vinta.
Il Tar ha infatti respinto tutte le argomentazioni del ricorso, dal dichiarato vizio di incompetenza relativo alla diffida firmata dal sindaco l’8 febbraio 2023, che invece, essendo stata emessa secondo la legge regionale, risulta pienamente legittima ed efficace, all’obiezione relativa alla mancata (ennesima!) proroga dei tempi per l’attuazione dei PII, rilevando che la norma prevede la possibilità di decadenza per evitare che un piano urbanistico rimanga in sospeso a tempo indeterminato in attesa della firma della convenzione.
Infine il ricorso di Immobiliare Casatenovo è stato respinto anche in merito alla contestazione delle presunte intenzioni dell’Amministrazione che una volta decaduti i PII avrebbe voluto rideterminare una nuova disciplina urbanistica nell’area del Centro attraverso una variante al Pgt, intenzioni che il TAR ribadisce come assolutamente legittime essendo un effetto conseguente alla decadenza.
Ci auguriamo ora che non siano più le aule dei tribunali a venire interessate dalla riqualificazione del centro del nostro paese, ma che ci siano imprenditori concreti e determinati che intendano portare avanti quanto previsto dal nuovo PGT appena approvato, con il quale abbiamo ridotto del 30 % la volumetria precedentemente prevista, inserendo tra le altre cose un parco pubblico di 20.000 mq, una nuova piazza, una sala polifunzionale, il mantenimento come memoria storica delle caldaie e della ciminiera. Inoltre anche all’area del centro abbiamo applicato la clausola che impone l’avvio delle pratiche per le demolizioni entro 24 mesi dalla pubblicazione del PGT, pena una ulteriore e drastica diminuzione della volumetria disponibile.
Consegniamo alla prossima Amministrazione una situazione nuova, chiara, senza pendenze, e la clausola dei 24 mesi che siamo certi contribuirà in modo determinante ad una svolta per il nostro centro.
Casatenovo, 3 giugno 2024